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Legislazione internazionale

Legislazione internazionale

Sul piano internazionale possiamo oggi distinguere due diversi livelli di tutela delle minoranze linguistiche e nazionali. Da un lato abbiamo i documenti generali di indirizzo delle Nazioni Unite o di organismi che afferiscono all'ONU, dall'altro la molteplice attività legislativa dell'Unione Europea e dei suoi organi legislativi ed esecutivi.

Nonostante si possa dire che il Vecchio Continente sia all'avanguardia nel mondo per la tutela delle diversità linguistiche, negli ultimi anni si è visto un più marcato interesse garantista anche in altre zone del mondo. In particolare in Africa e nell'America Latina, si è registrato qualche segnale di maggiore ascolto dei problemi legati alle lingue non coloniali.

Negli stati africani post-coloniali, è sempre più chiaro che l'uso della lingua dei vecchi colonizzatori va a detrimento delle lingue africane autoctone che non sempre sono divenute lingue ufficiali. Parallelamente nell'America del Sud, gli stati ispanofoni del Messico, del Cile e del Perù si stanno dotando di strumenti legislativi per la difesa delle lingue indigene che hanno resistito in qualche modo alla colonizzazione iberica.

Anche negli Stati Uniti si approvano programmi per il recupero delle lingue dei nativi. La coscienza che la diversità linguistica mondiale è una ricchezza non si afferma facilmente come per altre battaglia di principio come quella per la difesa dell'ambiente incontaminato. Ma si fanno grandi passi in avanti.

Legislazione Nazioni Unite

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite il 10 dicembre 1948, rappresenta il punto di riferimento universale per i diritti del soggetto e dell'individuo. L'articolo 2 di quest'importante documento recita che "A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione".

Si tratta dell'affermazione più alta del diritto al rispetto della diversità linguistica. Una determinazione sancita e meglio articolata anche dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 agli articoli 4, 14, 24 e 26.

Lo stesso documento, all'articolo 27, recita: "In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo".

Ma i documenti a livello planetario che difendono le lingue minoritarie non si esauriscono a queste due carte "cardine". La legislazione globale su questo problema è sempre in fase di evoluzione così come è giusto per una questione molto sentita dalle popolazioni.

1948 - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
1966 - Patto internazionale sui diritti civili e politici ONU
1992 - Dichiarazione ONU sui diritti delle minoranze
1994 - Progetto di dichiarazione delle Nazioni Unite sulle Persone indigene
2001 - Dichiarazione sulla Diversità Culturale dell'UNESCO


Legislazione Europa

L'Europa Unita, fin da quando era semplicemente il Mercato Comune Europeo, cioè una semplice alleanza economica tra stati, ha dimostrato una sensibilità particolare per la diversità linguistica. Già il fatto che la Comunità Europea fosse composta da entita statuali che vantavano ciascuno una propria lingua nazionale ha reso più facile una maggiore presa di coscienza della complessità linguistica europea.

Tale responsabilità ha trovato il momento più alto di riconoscimento giuridico con l'approvazione della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie approvata a Strasburgo nel 1992 e che nel 2006 il Parlamento Italiano non ha ancora ratificato. Ma già dalla dichiarazione di Helsinki del 1975 si affermava che "[…] gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo […]".

Orientamento confermato anche dalla Convenzione CEI redatta a Torino nel 1994 dove si sostiene all'art. 4 che "…gli Stati garantiscono alle persone appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di esprimere, preservare e sviluppare la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e conservare e sviluppare la loro cultura in tutte le sue forme…".

1975 - Helsinki - Atto finale della conferenza sulla Siicurezza e Cooperazione in Europa
1989 - Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
1992 - Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie
1992 - Carta Europea de sas limbas regionales o minoritàrias
1993 - Conferenza mondiale dei diritti umani - Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione
1994 - Convenzione CEI Tutela minoranze
1995 - Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali - Consiglio d'Europa

Aggiornamento

11/5/2023 - 16:44

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